FASE 2: TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

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CORONAVIRUS

Fermo restando la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati, al fine di consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 si applicano dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 

A seguito della pubblicazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, la Federazione Italiana Canoa Kayak, attenendosi a quanto disposto dal suddetto DPCM, su proposta delle rispettive Direzioni Tecniche, comunica nella circolare seguente gli “atleti di interesse nazionale”.

Si riportano di seguito gli estratti riferiti alla pratica sportiva inseriti nel "DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Lettera f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.”

Lettera g) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.

A tali fini, sono state emanate apposite Linee Guida, validate del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.  Le linee guida sono un documento che fornisce le indicazioni utili a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute e attuando quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 che autorizza le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Attività sportiva e motoria all’aperto.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 «Lo sport riparte in sicurezza» - Rapporto di CONI, CIP e Politecnico di Torino.

Il presente documento fornisce indicazioni unicamente per gli operatori sportivi (atleti, allenatori, ufficiali di gara). Le indicazioni ivi riportate vanno intese con carattere temporaneo e strettamente legate alla fase di emergenza, sebbene alcune potranno essere utili anche ad emergenza superata.

Fonte: http://www.sport.governo.it/it/

Si allegano altresì i seguenti documenti utili:

È necessario fare sempre riferimento alle diverse disposizioni delle varie Regioni, consultabili su: