DECRETO LIQUIDITA': 100 MILIONI DI EURO PER LO SPORT ITALIANO

images/Copy_of_Copy_of_Copy_of_Copy_of_Have_A_Happy_Birthday.png
CORONAVIRUS
Cento milioni di euro per ripartire. Anche lo sport italiano, nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, riceve un aiuto in questo grave momento di difficoltà dovuto allo stop per pandemia da coronavirus.
 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, è stato previsto l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Ministro Spadafora, illustra così la misura presa dal governo: ”Per la prima volta le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese. Con il decreto appena approvato, infatti, sono stati creati presso l'Istituto di Credito Sportivo, all'interno del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi per l'impiantistica sportiva, i rispettivi Comparti per operazioni di liquidità. Questi strumenti consentiranno di garantire integralmente 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia per le PMI. I nuovi strumenti affidati all'ICS consentiranno di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità di liquidità, al fine di poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport".

ART.14 – (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)
Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.