AVVISO ALLE SOCIETÀ: INCOMPATIBILITÀ MANSIONI AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3, D. Lgs. 3621

images/Dipartimento-01.png
AVVISO ALLE SOCIETÀ

Si comunica a tutti gli interessati che, a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sport in risposta al quesito inoltrato dal CONI, è stato definito che i membri dei consigli direttivi delle ASD/SSD affiliate, qualora svolgano tale incarico a titolo gratuito, non sono qualificabili come volontari sportivi ai fini della incompatibilità prevista dall’art. 29, comma 3, D.Lgs 36/21.

Il Ministero, infatti, ha espressamente chiarito, che le mansioni esercitate dai membri eletti dei consigli direttivi nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo statuto sociale (quali ad esempio: la gestione amministrativa del sodalizio, la rappresentanza nei confronti dei terzi, la stipula dei contratti con fornitori e collaboratori sportivi) non rientrano tra quelle previste dall’art. 25, D.Lgs. 36/21, per cui seppure gratuita, l’attività non può essere qualificata come sportiva.

Sulla base di tale chiarimento, pertanto, i membri dei consigli direttivi, anche qualora svolgano l’incarico conferito dall’assemblea a titolo gratuito, potranno sottoscrivere contratti di lavoro sportivo con la propria ASD/SSD.

Solo nel caso in cui, un membro del consiglio direttivo, al di fuori delle proprie mansioni istituzionali, svolga anche attività di volontariato sportivo per il proprio sodalizio, allora si verificherà l’ipotesi della incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro retribuito con la propria ASD/SSD.